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Cassazione: sugli utili non distribuiti il socio di una S.r.l. non deve versare i contributi

28 settembre 2026

Cassazione: sugli utili non distribuiti il socio di una S.r.l. non deve versare i contributi

Cassazione: sugli utili non distribuiti il socio di una S.r.l. non deve versare i contributi

📄 Cass. sent. 16 settembre 2026, n. 25377

Abstract

Con la sentenza 16 settembre 2026, n. 25377, la Corte di cassazione ha chiarito che il socio lavoratore di una società a responsabilità limitata, iscritto alla Gestione commercianti o alla Gestione artigiani in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, non è tenuto a versare la contribuzione a percentuale sugli utili prodotti dalla società, accantonati a riserva e non distribuiti, quando la società non abbia optato per il regime fiscale di imputazione per trasparenza. La base imponibile contributiva comprende, infatti, i redditi d’impresa imputati al socio e da questi dichiarati ai fini IRPEF, non il reddito che egli avrebbe potuto conseguire in astratto. La pronuncia assume particolare rilievo pratico perché si pone in contrasto con la prassi seguita dall’INPS, che da tempo pretende la contribuzione eccedente il minimale anche sugli utili non distribuiti.

I fatti di causa

La controversia trae origine dagli avvisi di addebito con i quali l’INPS aveva richiesto a una socia unica e amministratrice di una S.r.l. il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti, calcolati anche sugli utili prodotti dalla società negli anni 2015 e 2017. La contribuente partecipava abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e, per tale ragione, era correttamente iscritta alla gestione previdenziale.

Gli utili, tuttavia, non erano stati distribuiti, ma accantonati nel bilancio della società. La S.r.l. non aveva, inoltre, esercitato l’opzione per il regime di imputazione del reddito “per trasparenza”.

La socia aveva quindi contestato la debenza dei contributi sulla quota di utili rimasta nella disponibilità della società e non dichiarata da lei ai fini IRPEF.

Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la base imponibile dovesse comprendere il reddito d’impresa conseguibile in astratto, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione, soprattutto perché la scelta di accantonare gli utili era riconducibile alla socia unica e amministratrice.

La questione affrontata dalla Corte

La questione consisteva nello stabilire se il socio lavoratore di una S.r.l., iscritto alla Gestione commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, debba versare i contributi a percentuale anche sugli utili prodotti dalla società, non distribuiti e accantonati a riserva, in assenza dell’opzione per il regime fiscale di trasparenza.

La risposta della Corte è negativa.

Il socio deve versare i contributi sulla parte di reddito d’impresa dichiarata dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione e dichiarata dal medesimo ai fini IRPEF. Gli utili accantonati a riserva, non distribuiti e non imputati per trasparenza, restano invece reddito della società e non entrano nella base imponibile contributiva del socio.

Il principio riguarda il socio che presta effettivamente la propria attività nella S.r.l. Non viene quindi meno l’obbligo di iscrizione alla gestione quando ricorrano i requisiti della partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale. Il tema riguarda esclusivamente la determinazione dell’imponibile contributivo. Resta, in ogni caso, distinta la contribuzione dovuta sul minimale secondo le regole proprie della gestione di appartenenza.

Le ragioni della decisione

Il punto di partenza è l’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. La disposizione rapporta il contributo annuo degli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali alla totalità dei redditi d’impresa “denunciati ai fini IRPEF” per l’anno di riferimento. La Corte attribuisce alla locuzione “denunciati ai fini IRPEF” un significato tecnico e selettivo: rilevano i redditi fiscalmente imputati alla persona fisica obbligata, non quelli semplicemente prodotti dalla società o astrattamente conseguibili dal socio.

L’art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) qualifica come reddito d’impresa il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali. La norma, tuttavia, non stabilisce che quel reddito sia automaticamente imputato al socio di una società di capitali. Essa individua la natura del reddito in capo al soggetto societario che lo ha prodotto; occorre poi verificare se la disciplina fiscale ne preveda l’attribuzione al socio.

Questa attribuzione automatica opera, per le società di persone, in virtù dell’art. 5 del TUIR, secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione. La stessa regola non vale ordinariamente per le S.r.l., nelle quali il reddito rimane imputato alla società, soggetta a IRES, fino a quando gli utili siano distribuiti al socio.

Un diverso meccanismo è previsto dagli artt. 115 e 116 del TUIR. L’art. 115 disciplina l’opzione per la trasparenza fiscale, mediante la quale il reddito imponibile della società viene imputato ai soci proporzionalmente alla loro partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione. L’art. 116 estende tale possibilità, a determinate condizioni, alle S.r.l. a ristretta base proprietaria.

In presenza dell’opzione, dunque, il reddito può essere imputato al socio anche se non è stato materialmente distribuito. In assenza dell’opzione, invece, la mera produzione dell’utile e il suo accantonamento a riserva non determinano alcuna imputazione fiscale al socio.

La Corte valorizza, inoltre, la distinzione tra reddito della società e reddito della persona fisica. Gli utili accantonati sono soggetti al regime fiscale proprio della società e non possono essere dichiarati dal socio ai fini IRPEF. Difetta, pertanto, il presupposto richiesto dall’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 per la loro inclusione nella base imponibile contributiva.

La soluzione è coerente con il principio già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’imponibile del socio lavoratore deve essere determinato sulla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della sua quota di partecipazione (Cass., Sez. Un., sentenza n. 3240 del 2010). La successiva giurisprudenza ha chiarito che la mera partecipazione a una società di capitali, non accompagnata dallo svolgimento di attività lavorativa, non è sufficiente a generare contribuzione sul reddito da partecipazione (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 21540 del 2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 22901 del 2024).

Nella sentenza in commento il ragionamento viene completato: anche quando il socio lavori abitualmente e prevalentemente nella S.r.l., l’obbligo contributivo non può estendersi a un reddito che la legge fiscale non gli attribuisce. L’ente previdenziale deve quindi provare l’imputazione del reddito al socio e, conseguentemente, il sorgere dell’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF. Tale prova può derivare dalla percezione degli utili oppure dall’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale.

La Corte respinge anche l’argomento fondato sulla possibile elusione. La mancata distribuzione degli utili può dipendere da molteplici ragioni imprenditoriali, come il rafforzamento patrimoniale, la copertura di perdite o il finanziamento dell’attività. La sola circostanza che il socio sia unico e amministratore non consente di presumere un intento fraudolento. L’art. 1344 c.c. considera illecita la causa del contratto quando esso costituisca il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, ma tale disposizione non autorizza a qualificare automaticamente come elusiva una scelta societaria di accantonamento degli utili né a sostituire il presupposto legale dell’imputazione fiscale con un reddito virtuale.

La lettura adottata è altresì imposta dalla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.: tanto il sorgere dell’obbligazione contributiva quanto la determinazione del suo contenuto devono trovare un fondamento legislativo chiaro. Ne consegue che il termine “denunciati” contenuto nell’art. 3-bis non può essere trasformato, in via interpretativa, in “conseguibili in astratto”. In tal modo si introdurrebbe un ampliamento dell’imponibile non previsto dalla legge.

Il ragionamento si raccorda con la funzione di armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale valorizzata dalla Corte costituzionale. La base contributiva viene parametrata ai redditi d’impresa fiscalmente imputati al soggetto obbligato, senza che i principi solidaristici o la prospettiva di una maggiore prestazione pensionistica possano giustificare il superamento dei limiti stabiliti dal legislatore. La tutela previdenziale resta assicurata anche attraverso la contribuzione parametrata al minimale (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001).

Conclusioni

A parere di chi scrive, la soluzione della Suprema Corte è corretta e recepisce un’impostazione già sostenuta nel commento alla sentenza del Tribunale di Foggia del 17 settembre 2024, disponibile a questo link: https://www.studiolegalemeiffret.it/legal-blog/socio-lavoratore-di-una-srl-non-sono-dovuti-i-contributi-sugli-utili-non-distribuiti)

Già in quella sede si era osservato che l’utile non distribuito rimane nella disponibilità della società e può essere destinato a riserva, impiegato per coprire perdite pregresse o utilizzato per esigenze proprie dell’impresa. Il socio potrebbe, inoltre, cessare di appartenere alla compagine prima di qualsiasi distribuzione, sicché non è certo che egli conseguirà mai quella ricchezza. Considerare l’utile accantonato come reddito personale del socio significa quindi assoggettare a contribuzione un reddito soltanto eventuale e non ancora entrato nella sua disponibilità giuridica ed economica.

Si era inoltre evidenziato che l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 richiama i redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e non un reddito virtuale o meramente producibile. Il parallelismo con le società di persone non è praticabile: in esse la trasparenza fiscale opera automaticamente, mentre nelle S.r.l. l’imputazione ai soci richiede la distribuzione degli utili oppure una specifica opzione per il regime di trasparenza. Le circolari amministrative non possono modificare tale distinzione né ampliare, in assenza di una previsione legislativa, la base imponibile contributiva.

La sentenza n. 25377 del 2026 conferma dunque che la contribuzione deve seguire l’imputazione fiscale del reddito e non la mera esistenza di un utile nel bilancio sociale. Il socio lavoratore di una S.r.l. è tenuto al pagamento dei contributi a percentuale sugli utili a lui imputati e dichiarati ai fini IRPEF, mentre non deve versarli sugli utili accantonati a riserva dalla società, non distribuiti e non assoggettati al regime di trasparenza fiscale.

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