Cassazione: i navigator sono lavoratori eteroorganizzati dal committente con conseguente applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
19 agosto 2026

📄 Cass sez. lav sent. 17 luglio 2026 n. 23346
Abstract
La sentenza della Cassazione civile, Sez. Lavoro, n. 23436 del 17 luglio 2026, decide sulla qualificazione del rapport di lavoro dei cd "navigator", assunti formalmente come collaboratori coordinati e continuativi. Respinta la domanda di subordinazione, la Corte accoglie i motivi fondati sull'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 con conseguente applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In estrema sintesi la decisione si basa su questi tre punti, ribaltando quanto era stato stabilito dalla Corte d'Appello di Torino:
1) l'art. 12, comma 3, d.l. n. 4/2019 non è norma speciale derogatoria, ma costituisce un generico rinvio alla legislazione vigente;
2) l'etero-organizzazione non richiede la dimostrazione dell'intento elusivo del committente;
3) la deroga collettiva ex art. 2, comma 2, lett. a) esige accordi nazionali di associazioni comparativamente più rappresentative con discipline specifiche, sicché un accordo aziendale del 2015 è inidoneo.
Sulla base di questi presupposti cassa con rinvio. Il commento, in ultimo, evidenzia il contrasto con la giurisprudenza di merito che finora ha rigettato le richieste di riqualificazione del rapporto e illustra l'onere probatorio a carico dei navigator.
Massima
L'art. 12, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito con l. n. 26/2019 — che autorizza la stipulazione di contratti "nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione" per l'assistenza tecnica ai centri per l'impiego nell'ambito del Reddito di Cittadinanza — non costituisce norma speciale derogatoria della disciplina generale delle collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, non contenendo una regolamentazione compiuta del rapporto sostitutiva di quella generale e dovendo essere letto come generico rinvio alla legislazione vigente. L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 non richiede, quale elemento costitutivo implicito, la volontà del committente di eludere le tutele del lavoro subordinato: la finalità antielusiva del legislatore non può trasformarsi in requisito aggiuntivo non scritto della fattispecie. La deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 opera solo per accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, recanti discipline specifiche del trattamento economico e normativo giustificate da particolari esigenze produttive e organizzative del settore: un accordo di livello aziendale, ancorché denominato "accordo quadro nazionale", stipulato anteriormente all'introduzione della figura professionale e privo di riferimenti alle esigenze settoriali rilevanti, non soddisfa i requisiti di legge e non esclude l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato. La natura derogatoria della previsione e il principio costituzionale di indisponibilità del tipo impongono un'interpretazione rigorosa dei requisiti prescritti.
1) Il Caso
Un gruppo di lavoratori assunti come "navigator" con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere attività di assistenza tecnica ai centri per l’impiego, agivano in giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento della natura subordinata del rapporto. In in via subordinata domandavano l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, in quanto collaborazioni etero-organizzate.
La Corte d'appello di Torino rigettava entrambe le domande, sulla base di quattro argomentazioni: (i) gli indici di subordinazione dedotti dai lavoratori erano "neutri", perché imposti dalla normativa speciale che disciplina la figura del navigator e non frutto di scelte organizzative del committente; (ii) l'art. 12, comma 3, del d.l. n. 4/2019 costituirebbe norma speciale, eccezionale e transitoria, implicitamente derogatoria rispetto alla disciplina generale delle collaborazioni, sicché l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 non troverebbe applicazione; (iii) la funzione della norma sarebbe esclusivamente antielusiva, con la conseguenza che, in assenza di un intento fraudolento del committente, l'estensione della disciplina del lavoro subordinato non opererebbe; (iv) comunque, sarebbe operante la deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015, in forza di un accordo quadro stipulato nel 2015 con alcune organizzazioni sindacali, ritenuto idoneo a recare la disciplina specifica del trattamento economico e normativo delle collaborazioni. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi.
3) La questione di diritto affrontata dalla Suprema Corte
La questione di fondo è se i navigator — formalmente collaboratori autonomi coordinati e continuativi — potessero essere considerati lavoratori autonomi, collaboratori etero-organizzati dal committente (con applicazione della disciplina del lavoro subordinato) o subordinati in senso proprio.
La Cassazione affronta il problema su un doppio binario: da un lato la qualificazione del rapporto come subordinato in base agli indici classici; dall'altro l'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, e la portata della deroga collettiva di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), dello stesso decreto.
Sul primo binario, la Corte conferma che il criterio decisivo dell'accertamento della subordinazione resta l'eterodirezione: la soggezione del lavoratore al potere direttivo del committente, che deve estrinsecarsi in ordini specifici e reiterati, intrinsecamente inerenti alla prestazione, e non in mere direttive generali compatibili con il coordinamento proprio anche del lavoro autonomo. Gli altri indici — orario, continuità, inserimento nell'organizzazione, assenza di rischio — hanno valore sussidiario e non sono decisivi da soli.
Sul secondo binario, la questione si concentra su tre profili interpretativi: se l'art. 12, comma 3, d.l. n. 4/2019 costituisca una disciplina speciale che esclude l'applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015; se l'accertamento dell'etero-organizzazione richieda la prova dell'intento elusivo del committente; se l'accordo collettivo invocato dal committente integri la deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015.
4) La decisione della Suprema Corte
La Cassazione risolve il quesito in modo articolato: rigetta i motivi (dal primo al quinto) relativi alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, ma accoglie i motivi (dal sesto al decimo) relativi all'applicabilità dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e all'inoperatività della deroga collettiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione. Dunque la Suprema Corte non ha riconosciuto la subordinazione in senso stretto, ma ha riconosciuto l'eteroorganizzazione quale via di accesso alla disciplina del lavoro subordinato, con le conseguenze che ne derivano sul piano retributivo e contributivo.
Le ragioni sono tre, e smontano l'impianto argomentativo della Corte territoriale:
1) L'art. 12, comma 3, d.l. n. 4/2019 non è norma speciale derogatoria. Essa si limita ad autorizzare incarichi "nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione", cioè rinvia genericamente alla legislazione vigente, senza dettare una regolamentazione compiuta del rapporto (contenuto, trattamento, modalità) che possa considerarsi sostitutiva della disciplina generale. Non essendovi specialità, non vi è deroga implicita all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che resta pienamente applicabile alle collaborazioni organizzate dal committente.
2) L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 non presuppone un intento frodatorio del committente: la norma estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni con prestazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente quanto a tempi e luogo di lavoro. La finalità antielusiva che ha ispirato il legislatore delegato è la ratio della disposizione, non un requisito della fattispecie: escluderne l'applicazione perché manca la prova della volontà elusiva — come aveva fatto la Corte d'appello — significa aggiungere alla norma un elemento che non contiene. L'accertamento deve essere condotto sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione.
3) La deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 è di stretta interpretazione: richiede accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche del trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore. L'accordo invocato dal committente era di livello aziendale (pur denominato "quadro nazionale"), stipulato nel 2015 — prima dell'introduzione della figura del navigator — e privo di qualsiasi riferimento alle esigenze del settore. Esso non soddisfa né il requisito soggettivo né quello di contenuto, e non può quindi escludere l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
L'esito è una cassazione con rinvio: il giudice del rinvio dovrà riqualificare i rapporti ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e trarne le conseguenze sul piano retributivo e contributivo.
5) I precedenti di merito in contrasto con la decisione della Suprema Corte
La giurisprudenza di merito antecedente alla pronuncia in esame è stata sostanzialmente uniforme nel senso del rigetto delle domande dei navigator. Tra le pronunce contrarie alla riqualificazione possono citarsi: Tribunale di Napoli, n. 4436 del 2025, Tribunale di Pescara, n. 132 del 2025 e Corte d'appello di Napoli, n. 1186 del 2026.
Le motivazioni del rigetto si articolano su tre pilastri: (i) l'art. 12 del d.l. n. 4/2019 configurerebbe una disciplina speciale, eccezionale e temporanea, che impone la forma della collaborazione come modalità obbligata di reclutamento, rendendo estranea la ratio antielusiva dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015; (ii) l'accordo quadro nazionale sulle collaborazioni varrebbe quale deroga ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a); (iii) il coordinamento — per quanto intenso — attraverso direttive operative generali, linee guida, report mensili e monitoraggio dei risultati sarebbe fisiologico alla collaborazione coordinata e continuativa e non integrerebbe etero-determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione.
Sono esattamente i tre argomenti che la Cass. n. 23436/2026 ha disatteso, segnando la svolta interpretativa.
6) L'onere della prova a carico dei navigator
Alla luce della sentenza in commento e degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione del rapporto, l'onere probatorio dei navigator si articola su tre livelli.
Primo: superare il nomen iuris. La qualificazione formale come collaborazione non è dirimente: prevale l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento concreto (Cass. n. 22387/2022, Cass. n. 27593/2023). I navigator devono allegare circostanze di fatto specifiche e determinate, collocate nel tempo e nello spazio, dalle quali desumere le modalità reali di esecuzione della prestazione.
Secondo: per la subordinazione, provare l'eterodirezione. Il criterio decisivo è il vincolo di soggezione al potere direttivo, estrinsecato in ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione, non in mere direttive generali compatibili col coordinamento (Cass. n. 12111/2026). Orario, continuità, inserimento nell'organizzazione e retribuzione fissa sono elementi sussidiari e non decisivi da soli (Cass. n. 33237/2024). È il punto su cui i navigator hanno finora perso: i giudici di merito hanno ricondotto direttive, linee guida, report e monitoraggio al legittimo coordinamento.
Terzo: per l'etero-organizzazione, provare l'etero-determinazione di tempi e luogo. Questa è la via maestra tracciata dalla 23436/2026. I navigator devono dimostrare che il committente determinava unilateralmente il "quando" e il "dove" della prestazione personale e continuativa (orari fissi imposti, presenza obbligatoria in sede, calendario predeterminato), perché non basta il mero coordinamento con l'organizzazione del committente. L'autonomia rileva solo nella fase genetica, non in quella esecutiva: se, una volta operativo, il navigator doveva rispettare turni, sedi e modalità imposte, l'etero-organizzazione sussiste anche senza un potere direttivo "pieno" (Trib. Milano, n. 547/2025).