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Cassazione esonerato al lavoro notturno anche il caregiver di un parente affetto da disabilità non grave

31 agosto 2026

Cassazione esonerato al lavoro notturno anche il caregiver di un parente affetto da disabilità non grave

📄 Cassazione Ord 16 giugno 2026 n. 20229


Abstract

Con l'ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha escluso che l'esonero dal lavoro notturno del caregiver, previsto dall'art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2003, presupponga la disabilità grave del familiare assistito ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. È sufficiente il riconoscimento della disabilità ai sensi della L. 104/1992, anche non grave, essendo il requisito della gravità un elemento aggiuntivo che il legislatore richiede solo ove lo preveda espressamente.

Massima. In tema di lavoro notturno, il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto di non essere adibito a prestazioni notturne ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, senza che sia richiesto che la disabilità del familiare presenti la connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della medesima legge. La nozione di disabilità rilevante è quella generale di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992; la gravità costituisce requisito ulteriore che il legislatore ha espressamente previsto solo ove lo ha ritenuto necessario (permessi e limiti al trasferimento ex art. 33 L. 104/1992). Ne consegue che non è consentito introdurre in via interpretativa un presupposto limitativo non contemplato dalla norma, il cui bilanciamento tra esigenze organizzative del datore e protezione del caregiver è già stato operato dal legislatore.

1. I fatti di causa

Un dipendente di una società operante nel settore del trasporto ferroviario, coniugato e convivente con una persona riconosciuta disabile ai sensi della L. 104/1992 ma non in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della medesima legge, adiva il giudice del lavoro per ottenere l'accertamento del proprio diritto a non essere adibito a turni notturni ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2003. Il tribunale e la corte d'appello accoglievano la domanda, condannando la società a non adibire il lavoratore a prestazioni notturne. La società datrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, sostenendo che l'esonero dal lavoro notturno presupporrebbe la gravità dell'handicap del familiare assistito, ossia la condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con conseguente insussistenza del diritto in capo al lavoratore.

2. La questione di diritto affrontata

La questione sottoposta alla Corte è se, ai fini dell'esonero dal lavoro notturno del lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, sia necessario il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 ovvero se sia sufficiente la disabilità accertata ai sensi della medesima legge, anche in assenza della connotazione di gravità. In altri termini, si tratta di stabilire se il riferimento normativo al "soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104" contenuto nell'art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2003 debba essere interpretato restrittivamente, richiedendo la situazione di handicap grave, ovvero estensivamente, ricomprendendo ogni condizione di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992.

3. La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diritto del lavoratore all'esonero dal lavoro notturno indipendentemente dalla gravità della disabilità del familiare assistito, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

La motivazione muove dal dato letterale: l'art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2003 richiama il soggetto disabile "ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104" senza alcuna specificazione, laddove, nei casi in cui il legislatore ha voluto subordinare il beneficio alla gravità dell'handicap, lo ha fatto espressamente, come per i permessi mensili e per il diritto al trasferimento ex art. 33 L. 104/1992. Una volta verificato che la medesima legge contempla una nozione generale di disabilità (art. 3, comma 1) e una nozione ulteriore di gravità (art. 3, comma 3), non è consentito all'interprete restringere la prima alla seconda in assenza di un'espressa previsione: la gravità è un requisito aggiuntivo, non implicito.

La Corte ha inoltre chiarito che la locuzione "a proprio carico" non esprime alcuna indicazione sul grado della minorazione, descrivendo piuttosto una relazione di assistenza, cura e responsabilità tra il lavoratore e il familiare disabile: non può escludersi che un lavoratore si faccia carico di una persona con disabilità non grave. Quanto all'argomento tratto dal sopravvenuto d.lgs. 62/2024, la Corte ne ha rilevato l'inapplicabilità ratione temporis e ha comunque escluso che la novella contenga una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2003 o introduca il requisito della disabilità con necessità di sostegno intensivo; la riforma conferma anzi la persistente distinzione tra condizione di disabilità e graduazione dell'intensità del sostegno, impedendo di identificare ermeneuticamente l'una con l'altra.

L'esegesi accolta si pone, infine, in linea con il quadro costituzionale e sovranazionale: la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 203/2013, n. 167/1999, n. 226/2001 e n. 467/2002) secondo cui la tutela della persona con disabilità comprende il sostegno alla vita relazionale e all'integrazione sociale, nonché la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29009/2020; Cass. n. 9104/2026, in riferimento a CGUE, C-38/24, Bervidi, 11 settembre 2025) che valorizza una protezione effettiva dei caregiver e l'interpretazione estensiva delle misure di cui alla L. 104/1992 alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione ONU del 2006. Le esigenze organizzative del datore di lavoro non possono fondare una lettura restrittiva della fattispecie: il bilanciamento tra interesse dell'organizzazione produttiva e protezione del caregiver è già stato operato dal legislatore, che ha conformato l'istituto come esonero rimesso alla volontà del lavoratore nelle condizioni tipizzate.

La pronuncia consolida pertanto il principio per cui, ai fini dell'esonero dal lavoro notturno, rileva esclusivamente l'accertamento della disabilità ai sensi della L. 104/1992, prescindendosi dalla gravità: un'interpretazione che reintroducesse tale requisito in via surrettizia restringerebbe l'ambito applicativo della norma in assenza di una scelta legislativa espressa.

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